NUOVO Accordo stato regioni

Dopo una lunga attesa, il 17 aprile 2025 è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che ridefinisce le regole per la formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo aggiornamento, entrato in vigore con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, porta con sé importanti novità che tutti i datori di lavoro devono conoscere per adeguarsi e non incorrere in sanzioni.

Questo aggiornamento normativo rappresenta un cambiamento sostanziale che richiede a tutte le aziende di rivedere e adeguare le proprie pratiche formative e organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È importante attivarsi per aggiornare tempestivamente la formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e datori di lavoro, così da essere conformi ai nuovi obblighi normativi.

In fase di prima applicazione e comunque non oltre il 24 maggio 2026, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo. Inoltre, al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il 24 maggio 2027.

In sintesi, i tempi d’adeguamento per le novità formative sono questi:

  • Formazione preposti Svolgimento del corso di aggiornamento entro e non oltre 24 maggio 2026 in caso di formazione (base o aggiornamento) da più di due anni dall’entrata in vigore dell’accordo
  • Formazione datori di lavoro Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2027
  • Formazione per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026
  • Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccogli frutta CRF)
    Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026
  • Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
    Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026
  • Formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carroponte Svolgimento entro e non oltre 24 maggio 2026

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 introduce numerose modifiche sostanziali alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di migliorarne qualità, tracciabilità ed efficacia. Tra le principali novità: la riduzione del numero massimo di partecipanti per corso (da 35 a 30), l’obbligo del verbale di verifica finale del corso, l’inserimento del codice fiscale sugli attestati, la conservazione del fascicolo del corso per 10 anni e l’introduzione di nuovi corsi, tra cui quello per i datori di lavoro (non RSPP).

Il lavoratore deve essere formato prima dell’inizio dell’attività e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha eliminato ogni fraintendimento sulla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, rafforzando l’obbligo di formazione immediata e il rispetto delle norme a tutela della salute.

Sono stati inoltre previsti i criteri per la formazione in ambienti confinati, ridefinite le scadenze di alcuni aggiornamenti, regolamentata l’erogazione in videoconferenza (incluso il divieto d’uso del cellulare durante la partecipazione) e introdotti obblighi puntuali su progettazione, verifica e valutazione dei percorsi formativi.

Preposti:
Viene ribadito l’obbligo da parte dell’azienda di designare formalmente e formare i preposti. Tra le novità più significative, si introduce l’obbligo che i corsi per preposti – sia quelli iniziali che di aggiornamento – siano svolti esclusivamente in presenza o in videoconferenza, escludendo la modalità e-learning. Inoltre, l’aggiornamento dovrà avvenire ogni 2 anni (anziché ogni 5). Un’altra novità riguarda la durata: il corso iniziale passa da 8 a 12 ore. Il corso sarà valido anche per i preposti delle aziende affidatarie. Viene eliminata l’equipollenza secondo cui l’aggiornamento per lavoratori o dirigenti vale anche come aggiornamento per preposti; da ora resta valida solo l’equipollenza inversa, ovvero l’aggiornamento per preposti è riconosciuto anche per lavoratori o dirigenti.

Dirigenti:
Il corso per dirigenti viene ridotto da 16 a 12 ore. Tuttavia, nelle aziende affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore. Rimane invariata la frequenza dell’aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni.

Datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP:
Viene eliminata la suddivisione del corso in base al livello di rischio (basso, medio, alto). Ora è previsto un modulo comune di 8 ore, valido per tutti i settori. La formazione iniziale non può essere svolta in e-learning, modalità consentita per l’aggiornamento.
Oltre a questo modulo generale, sono previsti moduli specialistici aggiuntivi per alcuni settori specifici, da frequentare dopo il modulo comune. L’aggiornamento previsto è di 8 ore ogni 5 anni, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune.

In caso di formazione pregressa, l’Accordo 2025 prevede la possibilità di riconoscere crediti formativi tramite apposita tabella; non sono previste equipollenze automatiche per i moduli settoriali, salvo che l’attestato riporti codici ATECO coerenti, da valutare caso per caso. I datori di lavoro già RSPP possono essere esonerati dal modulo comune di 8 ore, se la formazione precedente è conforme ai nuovi contenuti.

Formazione per i datori di lavoro (nuovo obbligo generale, valido per tutti i datori di lavoro):

Tutti i datori di lavoro devono frequentare, entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo 2025, un nuovo corso obbligatorio di almeno 16 ore, suddiviso in un modulo giuridico-normativo (obblighi, responsabilità penali, organi di vigilanza) e un modulo sulla gestione e organizzazione della sicurezza (gestione del sistema di prevenzione e protezione). Il corso può essere svolto in presenza, in videoconferenza sincrona e in modalità e-learning, secondo quanto stabilito dall’Accordo, entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, con aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni. Per i datori di lavoro di imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore.

Formazione per dirigenti:

Il corso si riduce da 16 a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili ai fini di soddisfare quanto previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D.Lgs. 81/08. Per i corsi di aggiornamento la periodicità rimane quinquennale con durata minima di 6 ore. Sia il corso di base sia quello di aggiornamento possono essere svolti anche in parte in modalità e-learning, secondo i criteri definiti dall’Accordo.

Formazione per i lavoratori

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025 conferma, infatti, la struttura già nota della formazione obbligatoria, suddivisa in due moduli distinti:

  1. Formazione generale: durata di 4 ore, identica a tutti i lavoratori indipendentemente dal settore o dal rischio specifico
  2. Formazione sui rischi specifici: cambia secondo la classe di rischio associata al settore aziendale, definita sulla base del codice ATECO: 4 ore per le attività a rischio basso; 8 ore per le attività a rischio medio;12 ore per le attività a rischio alto.

Il lavoratore deve essere formato prima dell’inizio dell’attività e dell’assegnazione alla mansione. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha eliminato ogni fraintendimento sulla possibilità di completare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione, rafforzando l’obbligo di formazione immediata e il rispetto delle norme a tutela della salute.

L’aggiornamento sulla formazione obbligatoria deve essere svolto almeno ogni 5 anni, con una durata di 6 ore.

Il nuovo Accordo specifica la possibilità di svolgere i corsi sulla sicurezza in FAD (formazione a distanza), stabilendo i casi in cui è possibile svolgerli in modalità Sincrona, dunque tramite videoconferenze, o in modalità Asincrona, ovvero tramite corsi e-learning. Una novità, rispetto al documento precedente, è rappresentata dalle modalità di fruizione per la videoconferenza: i dispositivi consentiti sono solo pc e tablet.

Validità online dei corsi di formazione iniziale

Validità online dei corsi di aggiornamento

Verifica dell’efficacia della formazione

Una delle principali innovazioni riguarda il monitoraggio post-formazione. Non basterà più valutare l’apprendimento alla fine del corso: il datore di lavoro dovrà verificare l’effettiva applicazione delle conoscenze sul posto di lavoro a distanza di tempo attraverso strumenti quali:

• analisi degli infortuni aziendali
• somministrazione di questionari a distanza di tempo
• osservazione tramite check-list in presenza dei preposti

Durante la riunione periodica sulla sicurezza aziendale, diventa obbligatorio analizzare il raggiungimento degli obiettivi formativi e l’efficacia della formazione, utilizzando indicatori e criteri definiti già in fase di progettazione del corso.